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lunedì 20 gennaio 2014

LO SCANDALO TARES 2013

«L’addizionale ex Eca del 10%, applicata dal Comune di Roccasecca sulla Tares è illegittima»......ma è nel corposo avviso di pagamento spedito da Equitalia ai Roccaseccani.

L' assessore al bilancio, nonchè vice sindaco del Comune di Roccasecca, Carmine Guerrino Torriero, si vanta dai quotidiani locali di aver scongiurato l'  applicazione della  mini-imu (12 euro) e tace,vergognosamente, sulla Maxi -Tares, con incorporata ADD. 10% ECA, figlia della Maxi-TARSU.
L' Amministrazione Giorgio, dimostra ancora una volta che il Popolo di Roccasecca è un Popolo Bue cui tutto si può chiedere e tutto si può fare, «mazzoliarli» con la TARSU 2011 - 2012 pur di «fare cassa», ingannarli con l' addizionale ex ECA (Ente Comunale di Assistenza). ormai scomparsa da anni.
Il Comune è consapevole che questa addizionale, pari al 10% in più della somma da pagare, è stata soppressa dall’articolo 14 (comma 46) della legge 214 del 2011.
Il ministero delle Finanze con apposito decreto ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi, relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (ex Eca).
Una volta tanto che le leggi favoriscono il contribuente, alleggerendo la pressione fiscale, queste non vengono applicate dall’amministrazione comunale di Roccasecca, vero e proprio sopruso verso i cittadini, assicurandosi così un  introito illegale pari a centinaia di mila euro.
Non è giusto gravare ulteriormante i Cittadini-Contribuenti di quello che non è dovuto per legge
Pertanto, «Roccasecca Libera», chiede al Sindaco Giorgio, all' Assessore Torriero, in primis, di chiarire ed informare i cittadini come devono fare per vedersi annullato quel balzello del 10% ECA non dovuto per legge, confortati pure dalla circolare n. 1/DF/2013 che il  Ministero dell’Economia e Finanze ha diramato, con la quale precisa in merito alle addizionali che “gli importi relativi alla predetta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012”.

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