Cerca nel blog

venerdì 3 ottobre 2014

ALLIBITA!

Il Sindaco Giorgio Giovanni, con la solita faccia di bronzo, spregiudicatamente, dà in pasto, all' opinione pubblica, una spudorata travisazione-menzogna della Sentenza 677/2014 della Corte Dei Conti che assolveva ex amministratori (Abbate, Colantonio, Forte) e Vigili (Vicini, Marsella e Ricci) ed altri. 
Sindaco di Roccasecca - Giovanni Giorgio
Sono rimasta allibita da quanto riportato stamane in alcuni quotidiani locali,‭ ‬in merito alle parole del Sindaco Giorgio‭ Giovanni, ‬circa le conclusioni della sentenza emessa dalla Corte dei Conti di alcuni giorni orsono, che avevano visto SOCCOMBENTE lo stesso  querelante firmatario Giorgio Giovanni-Sindaco e VINCITORI ex amministratori e dipendenti comunali, lavoratori premiati con aumento di grado, come da legge.
Certamente,‭ ‬essendo note a tutti le capacità letterarie e,‭ ‬il conflittuale rapporto grammaticale tra il Ns Sindaco e la lingua Italiana,‭ ‬non sorprende affatto la Sua libera interpretazione del merito del‭  ‬provvedimento giurisdizionale.
Di certo,‭ ‬il Sindaco non avrà certamente letto alcuna delle‭ ‬29 ‬pagine della sentenza e,‭ ‬se veramente lo avesse fatto,‭ ‬non mi stupirei di quanto da egli compreso.
Per comprendere‭  ‬certi concetti,‭ ‬è necessaria una certa oculatezza e perspicacia che il Sindaco Giorgio non ha,‭ ‬che non ha Mai avuto o quanto meno non ha mai dimostrato di avere.
Quelle del Sindaco,‭ ‬sono libere esternazioni che dimostrano il suo immenso nervosismo‭;
‬Molti dei suoi progetti sono saltati ed altri stanno per saltare.
Le bugie non possono più bastare,‭ ‬è ora di finirla e di parlare chiaramente alla cittadinanza‭; ‬mi rendo conto che dire al Sindaco Giorgio di parlare chiaramente è una cosa impossibile, ci provi almeno con il suo personal trainer.
Caro Sindaco,‭ ‬se avesse effettivamente letto e compreso quanto‭  ‬riportato in sentenza avrebbe certamente capito che,‭ ‬se vi sono responsabilità erariali,‭ ‬queste vanno‭  ‬ricercate in quegli amministratori che,‭ ‬nel corso degli anni si sono succeduti‭  ‬e che‭ ‬il danno possa essere causalmente rapportato a soggetti diversi da quelli votanti la delibera originaria‭…‬”.Continua la Corte‭ “Tuttavia sul piano del rapporto di causalità l'obbligo giuridico di impedire il perpetuarsi di dette conseguenze dannose‭ (‬ex art.40,‭ ‬comma secondo,‭ ‬codice penale‭) ‬nell'ipotesi‭ (‬in questione‭) ‬di fatto illecito permanente non poteva più gravare su soggetti‭ (‬amministratori‭ ) ‬cessati dalla carica e quindi impossibilitati a compiere l'azione doverosa,‭ ‬già in base al principio logico del nemo ad impossibilia tenetur‭ ( ‬Pag.23‭ ‬Sent.‭)
‬Ed ancora rileva la Corte‭ ‬“In conseguenza,‭ ‬secondo il Collegio,‭ ‬erano certamente i nuovi amministratori destinatari‭ ‬-almeno in astratto-di un obbligo di impedire gli ulteriori autonomi eventi di danno verificatisi nel periodo decorrente dal novembre‭ ‬2008‭ ‬al febbraio‭ ‬2012.‭” (‬Pag.24‭ ‬Sent.‭)
‬Rileggi Sindaco forse capirai meglio.Non è finita qui.‭ ‬Chi sono gli amministratori succedutisi dal novembre del‭ ‬2008‭ ‬al febbraio dell‭’‬anno‭ ‬2012‭?‬Caro Sindaco hai perso un altra occasione per nascondere la Tua enorme ignoranza.

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti non appaiono subito, devono essere tutti approvati da un moderatore.Cioè la sottoscritta. Siate civili e verrete pubblicati, qualunque sia la vostra opinione .Inviando un commento date il vostro consenso alla sua pubblicazione, qui o altrove.