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venerdì 12 aprile 2013

TRIBUNALE FAVOREVOLE


TRIBUNALE FAVOREVOLE  Verso l' Amministrazione Giorgio Bis, con una vergognosa sentenza affossa  giustizia, democrazia e dignità delle persone, per aver sorvolato e non trattato le motivazioni  delle pretese tributarie vessatorie, «ad capocchiam» (aumenti fino al 500%) e promessa di inizio Raccolta Differenziata non mantenuta.
Con la sentenza n. 312/2013, i giudicanti del TAR di Latina hanno dato uno schiaffo in faccia ai poveri Cittadini-Contribuenti che  devono solo sottostare alle pesanti imposizioni tributarie di un' Amminstrazione che può fare il bello ed il cattivo tempo, soddisfare, spremere come limoni e sperperarne il succo......intrallazzare e difendersi in tutte le cause in cui, sempre più spesso, sono attori e comparse, tanto paga sempre Pantalone (il Popolo Bue Roccaseccano).
La Kibernetess.....l'Equitalia.....il Prof. Carmine Guerrino Torriero, assessore al bilancio, questi tutti gli attori che, in modo fumoso, con interessi più o meno conosciuti al «volgo» hanno messo in piedi l' altarino vessatorio della TARSU 2011......
Il Comitato «NO TARSU», sempre nella piena legalità e trasparenza, ha, con enormi sacrifici di tempo, denaro ed intelligenza tentato di arginare e di indurre l' amministrazione Giorgi Bis ad una TASSAZIONE TARSU 2011 e segg. più  EQUA, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti, lo potete leggere a margine.
Grazie anche ai «bravi» padre e figlio avv.ti Gentile, amici di vecchia data del Vice Sindaco Torriero sempre, non diretta streaming, ma diretta telefonica ben parcellata dal Comune di Roccasecca, ovvero Cittadino-Pagatore che nulla sa e nulla deve sapere.....perchè l' informazione è formazione.

SENTENZA 312/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2011, proposto da Anna Maria Rossini, Bernardo Forte, Giovanni Di Adamo e Antonietta Rita Merolle, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto in Latina, alla via G. B. Vico, n. 35 (presso Giacomo Avv. Mignano);
contro
comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loreto Gentile ed Antonio Gentile, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2011, proposto da Anna Maria Rossini, in proprio e quale Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato no TARSU, Bernardo Forte, Giovanni Di Adamo, Antonietta Rita Merolle, Maria Laura Vessella, Antonio Di Nota e Mauro Ferrari, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto in Latina, alla via G. B. Vico, n. 35 (presso Giacomo Avv. Mignano);
contro
comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loreto Gentile ed Antonio Gentile, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 841 del 2011:
- della deliberazione di G.C. n. 80 del 16/06/2011 di determinazione dei costi e delle tariffe inerenti la TARSU esercizio finanziario 2011, del prospetto costi allegato al suddetto provvedimento;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2011 di approvazione del bilancio preventivo esercizio finanziario 2011;
- del regolamento comunale TARSU e relativa delibera n. 13/2002.
quanto al ricorso n. 1085 del 2011:
- della deliberazione di G.C. n. 80 datata 16 giugno 2011 per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - determinazione del piano dei costi e delle tariffe per l'esercizio finanziario 2011;
- della delibera del C.C. n.15/2011;
- del regolamento comunale TARSU e relativa delibera n. 13/2002;
- della delibera G.C. n. 131 del 23.09.2011 recante “conferma ed integrazione della delibera di G.M. n. 80 del 16.06.2011”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Viste le costituzioni in giudizio del comune di Roccasecca.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con atto notificato il 2 settembre 2011 - depositato il successivo 8 -, Anna Maria Rossini, Bernardo Forte, Giovanni Di Adamo e Antonietta Rita Merolle hanno impugnato: - la delibera di giunta n. 80 del 16 giugno 2011 di determinazione dei costi e delle tariffe inerenti la TARSU esercizio finanziario 2011 e del prospetto costi allegato al suddetto provvedimento; - la delibera consiliare n. 15 del 29/06/2011 di approvazione del bilancio preventivo esercizio finanziario 2011; - il regolamento comunale TARSU e relativa delibera consiliare n. 13/2002.
2 Con atto depositato il 30 settembre 2011 si è costituito il comune di Roccasecca che ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza.
3 I ricorrenti ed il resistente hanno depositato documentazione, memorie e repliche.
4 Con successivo ricorso notificato il 23 novembre 2011 - depositato il 6 dicembre 2011 -, Anna Maria Rossini, in proprio e quale Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato no TARSU, Bernardo Forte, Giovanni Di Adamo, Antonietta Rita Merolle, Maria Laura Vessella, Antonio Di Nota e Mauro Ferrari hanno impugnato, in aggiunta agli atti su elencati, la delibera G.C. n. 131 del 23.09.2011 recante “conferma ed integrazione della delibera di G.M. n. 80 del 16.06.2011”.
5 Con atto depositato il 3 marzo 2012 si è costituito il comune di Roccasecca che ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza.
6 I ricorrenti ed il resistente hanno depositato documentazione, memorie e repliche.
7 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 i ricorsi sono stati chiamati ed introdotti per la decisione.
8 I ricorsi in ragione dell’evidente connessione, vanno riuniti ai sensi dell’articolo 70 del c.p.a. per esser definiti con unica decisione.
9 Con il primo motivo comune ad entrambe le impugnative i ricorrenti, illustrato il regime di prelievo articolatosi, nel tempo, in TA.R.S.U. [tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ex D. Lgs. 507/1993], T.I.A. 1 [tariffa d’igiene ambientale, ex D. Lgs. 22/1997], T.I.A. 2 [tariffa integrata ambientale, ex D. Lgs. 152/2006], hanno argomentato che dal 1° gennaio 2010 la TA.R.S.U. e la T.I.A. 1 - per i comuni che l’avevano adottata - sono da ritenersi ormai soppresse il che implicherebbe, nella fattispecie, anche l’irrilevanza del regolamento comunale TA.R.S.U. del 2002. In particolare, nel dedurre la violazione di legge e la carenza di potere, affermano che le norme allo stato vigenti sarebbero solo quelle relative alla T.I.A. 1 (articolo 264 del D. Lgs. 152/2006) e che le delibere ed il regolamento impugnati sarebbero illegittimi perché dispongono ancora in termini di TA.R.S.U., nel mentre allo stato i comuni potrebbero deliberare solo la T.I.A. 2 (articolo 238, comma 11, del D. Lgs. 152/2006). L’articolo 14, comma 17, del D. Lgs. n. 23 del 2011, richiamato dal comune poi non muterebbe l’impostazione correlata all’abrogazione della TA.R.S.U. quindi la sola possibilità di deliberare in termini di T.I.A. 2. Il motivo è infondato dovendosi convenire con le indicazioni poste dal resistente e fornite con riferimento alla ricostruzione delineata con la circolare ministeriale 3/DF dell’11 novembre 2010. Dalla ricostruzione della normativa pertinente, emerge che il regime di prelievo adottato da ciascun comune, quindi anche quello relativo alla TA.R.S.U., è rimasto invariato fino a tutto il 2009. Detto altrimenti il termine per la soppressione della “tassa per lo smaltimento dei r.s.u.” e la sua sostituzione con la “tariffa d’igiene ambientale” è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009, momento al quale deve anche riferirsi la possibile e contemporanea applicazione del duplice sistema, stante l’accordata - ai comuni - facoltà di deliberare l’istituzione della “tariffa d’igiene ambientale”. In siffatta situazione nella quale il legislatore si è premurato per escludere ogni possibile soluzione di continuità, si inserisce il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che all’articolo 238, comma 1, ultimo periodo, ha previsto che “La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” per il quale, “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”. L’articolo 264, comma 1, poi nel contemplare, alla lettera i), l’abrogazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recita: “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;”. Ciò detto la possibile esistenza, al 31 dicembre 2009, di un duplice sistema non può che rilevare in connessione alla norma per la quale (articolo 238, comma 11, del D. Lgs. 152/2006) fino agli adempimenti richiesti da quello relativo alla “tariffa integrata ambientale”, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, espressione questa che include anche quelle riconducibili alle delibere comunali istitutive e disciplinanti la “tassa per lo smaltimento dei r.s.u.” o la “tariffa d’igiene ambientale”. In particolare l’abrogazione della normativa primaria sulla TA.R.S.U. e sulla T.I.A. 1, proprio in ragione delle esigenze espressamente evidenziate dal legislatore, non implica che i relativi sistemi di prelievo non siano più efficaci. Ed, infatti, poiché non è stato ancora adottato il regolamento disciplinante la T.I.A. 2 ed in via transitoria è stata ammessa la contemporanea applicazione della TA.R.S.U. e della T.I.A. 1, detto composito sistema deve ancora ritenersi rilevante in quanto alla predetta abrogazione (della disciplina legislativa) si accompagna la persistente efficacia del sistema adottato con la pertinente regolamentazione comunale.
10 I ricorrenti argomentano quindi il difetto di istruttoria e di motivazione deducendo la violazione, per distinti aspetti, del d.P.R. n. 158 del 1999 stante l’insufficienza del prospetto curato dal responsabile del servizio, quindi della sola indicazione dei costi e delle tariffe, peraltro non verificabili. Il resistente ha opposto l’infondatezza della censura non solo in ragione della, per le esposte ragioni, persistente efficacia del sistema della “tassa per lo smaltimento dei r.s.u.”, quindi del regolamento comunale del 2002, ma anche di quanto indicato nella delibera di GM n. 131 del 23 settembre 2011 di “conferma ed integrazione della delibera di G.M. n. 80 del 16.06.2011”. L’annullamento della delibera da ultimo citata è stato richiesto con il secondo ricorso e per le ragioni ivi esposte con il secondo e terzo motivo di diritto.
11 Ad avviso dei ricorrenti la delibera 131/2011 non avrebbe i requisiti della convalida e nel recare indicazioni esplicative, prive di adeguata giustificazione e motivazione, introdurrebbe un contenuto nuovo. Tale profilo è infondato. L’articolo 21 - nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, stabilisce, al comma 2, che “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”. La possibilità, accordata dalla norma, di convalidare il provvedimento annullabile non solo per incompetenza ma anche per ragioni più prossime alla sostanza della funzione amministrativa legittima, ad avviso del Collegio l’interpretazione per cui, in detta sede, non è preclusa la possibilità di addurre presupposizioni, giustificazioni e motivazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel provvedimento convalidato. L’assunto sulla inesistenza dei presupposti necessari alla qualificazione della delibera in termini di convalida va pertanto disatteso in dipendenza della chiara volontà dell’organo di operare nell’ambito della propria competenza, accordando la dovuta rilevanza ad elementi non opportunamente considerati a suo tempo. Quanto poi alle doglianze che, più dettagliatamente, interessano il contenuto va innanzitutto respinta quella con la quale è stata denunciata l’impossibile verifica degli importi e l’illogicità di quelli interessanti le attività commerciali. A detta censura deve opporsi che, contrariamente a quanto dedotto, gli importi della tassa sono riferiti alla collocazione e destinazione degli immobili, ai tempi ed alle modalità di raccolta, nel mentre alla rappresentata illogicità osta la considerazione per la quale la correlata previsione della delibera interessa le attività produttive, quindi non solo quelle commerciali, così richiamando in termini di presupposto rilevante ed in aggiunta agli altri parametri e elementi, anche quello della tipologia dei rifiuti. Agli altri motivi con i quali i ricorrenti argomentano la violazione, sotto diversi profili, del d.P.R. 158/1999, deve sinteticamente opporsi che: (a) nel caso trova applicazione e per le ragioni già sopra esposte, il regolamento comunale del 2002, richiamato in sede di adeguamento; (b) nella vicenda, anche in dipendenza delle indicazioni integrative apportate con la delibera di convalida, è stato accordato il dovuto rilievo ad ulteriori, perché inizialmente non considerate anche nella effettiva consistenza, voci di costo comunque incidenti e ad incontestate evenienze che impedirebbero lo storno di altre entrate correnti da destinare alla copertura dei costi connessi al servizio; (c) la tariffa corrisponde alla struttura di cui all’allegato 1 al d.P.R. 158/1999 stante l’elencazione dei costi allo stato sostenuti in corrispondenza di un sistema proprio e comunque parte di un regime transitorio e non ancora definitivamente strutturato in quanto anche di recente interessato da altri interventi [cfr. articolo 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, quindi articolo 1, comma 387, Legge 24 dicembre 2012, n. 228]; (d) che non colgono nel segno le censure con le quali i ricorrenti argomentano la violazione delle corrispondenti norme del D. Lgs. 507/1993, opponendosi ad esse la sicura omogeneità delle attività riconducibili al settore commerciale [negozi, botteghe], dei servizi [studi] e produttivo [fabbriche] tutte distintamente trattate anche per collocazione, comunque esterna per quest’ultime.
12 Con l’ultimo motivo i ricorrenti argomentano la violazione di legge stante l’illegittimità della mancata copertura dei nuovi importi con la somma percepita a titolo di benefit ambientale, impiegato dal comune per l’esenzione totale accordata alle costruzioni che ricadono nella fascia di tre chilometri dalla discarica sita in località Cerreto. Anche detto motivo è infondato, dovendosi convenire con la tesi esposta dal resistente circa il vincolo di destinazione impresso (articolo 3 L.R. 27/1998) e la conseguente impossibilità dell’impiego del benefit per il contenimento dell’aumento dei corrispettivi del servizio.
13 I ricorsi vanni quindi respinti; tale esito esclude la necessità di statuire su tutte le eccezioni poste dal resistente. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna in solido ed in parti uguali i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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