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martedì 19 giugno 2012

"IL CERCHIO MAGICO" DI GIORGIO BIS NON RISPETTA LE LEGGI ED I REGOLAMENTI COMUNALI

"IL CERCHIO MAGICO" DI GIORGIO BIS  NON RISPETTA  LE LEGGI ED I REGOLAMENTI COMUNALI  -Fanno il Pelo e il Contropelo a tutti gli onesti cittadini, perchè ne  conoscono vita, morte e miracoli e li mazzolano di TARSU-IMU-TOSAP e balzelli vari, 
mentre, i Cittadini - Contribuenti ,  di "Lor Signori Governanti" non sanno nulla perchè, "I Potenti" non si sognano minimamente, di ottemperare ai dettami di Legge come, ad esempio quello di dare pubblicità della "Loro" situazione Patrimoniale.
Poichè esiste una legge (L.441/82), pochè esiste un Regolamento Comunale (Deliberazione del Consiglio comunale n.‭ ‬5657/1823‭ ‬del‭ ‬19.10.1982) il cui art. 8 così recita :
Tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell’articolo‭ ‬2,‭ ‬secondo le modalità stabilite nell’articolo‭ ‬9.
Alla luce della vigente normativa, Sigg.ri Amministratori di Roccasecca, a cominciare dal Sindaco Giovanni Giorgio, dal Vice, Carmine Guerrino Torriero, dagli assessori Marcuccili, Marsella, Rezza, e, a seguire dai Consiglieri Comunali;  Tutti i membri del Consiglio Comunale‭ sono diffidati dai Cittadini di Roccasecca ‬a trasmettere ora, visto che non è stato mai fatta eo richiesto, al Sindaco per il deposito nella Segreteria del Comune:
 
una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri‭; ‬le azioni di società‭; ‬le quote di partecipazione a società‭; ‬l’esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società,‭ ‬con l’apposizione della formula‭ "‬sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero‭";
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche‭;
una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte,‭ ‬con l’apposizione della formula‭ "‬sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero‭".
Gli adempimenti indicati nei numeri‭ ‬1‭ ‬e‭ ‬2‭ ‬del Comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e i figli conviventi,‭ ‬se gli stessi vi consentono.‭ ‬Ove il coniuge non separato e i figli conviventi non diano il loro consenso il consigliere dovrà dichiarare tale eventualità.

Esigere il rispetto delle Leggi è un diritto-dovere di tutti, compresi i Cittadini di Roccasecca.
Ottemperare alle Leggi è un dovere di Tutti, compreso il "Cerchio Magico" di Giorgio Bis.


REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI COMUNALI (L. 441/82)
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 5657/1823 del 19.10.1982)

 
 
 
Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai membri del Consiglio Comunale. 
 
 
 
Art. 2

Entro tre mesi dalla notificazione dell’avvenuta elezione effettuata dal Sindaco ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/5/1960, n. 570, i membri del Consiglio Comunale sono tenuti a trasmettere al Sindaco per il deposito nella Segreteria del Comune:
  1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
  2. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  3. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del Comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e i figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato e i figli conviventi non diano il loro consenso il consigliere dovrà dichiarare tale eventualità.
 
 
 
 
Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali sono tenuti ad inviare al Sindaco un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del precedente articolo 2 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell’articolo 2. 
 
 
 
Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’Ufficio i consiglieri comunali sono tenuti ad inviare al Sindaco una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del precedente articolo 2 intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare al Sindaco una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
 
Si applica il secondo comma dell’articolo 2.
 
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del consigliere comunale cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza.
 
 
 
 
Art. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate al punto 1) dell’art. 2 dovranno essere effettuate sullo schema di modulo il cui fac-simile è allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
Art. 6

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento i consiglieri in carica devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 2.
 
 
 
 
Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3, e 6 il Sindaco diffida l’inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di 15 giorni dalla notifica della diffida.
 
Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al Consiglio comunale e ne ordina la pubblicazione sul bollettino di cui all’art. 9.
 
 
 
 
Art. 8

Tutti i cittadini del Comune iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell’articolo 2, secondo le modalità stabilite nell’articolo 9.
 
 
 
 
Art. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell’articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura del Comune. Nello stesso bollettino sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell’articolo 2. 
Il bollettino, depositato presso la Segreteria Generale, è a disposizione dei soggetti indicati nell’art. 8.
 
Il funzionario responsabile, prima di dare in consultazione il bollettino stesso dovrà accertare d’ufficio l’iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del Comune.
 
 
 
 
Art. 10

In pendenza della redazione del bollettino di cui all’art. 9 del presente regolamento la Segreteria del Comune potrà far conoscere ai soggetti indicati all’art. 8 che lo richiedano le dichiarazioni e le notizie che formeranno oggetto del bollettino stesso. 
  
B) - Che all’onere finanziario derivante dal presente regolamento si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio con i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio comunale. 
  
 

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